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Titolo I Principii fondamentali

Art. 1 - Denominazione

È un'associazione culturale denominata "Conoscere Linux". Art. 2 - Natura e scopo

L'associazione fonda la sua attività sui principi costituzionali della democrazia e sulla partecipazione sociale. Scopo di detta associazione è quello di fornire un supporto per l'uso del sistema operativo Linux rivolto ad utenti ed aziende di ogni grado di esperienza, e di promuovere l'OpenSource. L'associazione non ammette discriminazioni in base a sesso, etnia, lingua, nazionalità, e appartenenza politica. L'associazione non ha fini di lucro e destina i proventi da eventuali attività accessorie di carattere commerciale connesse con le sue attività istituzionali alla promozione delle sue finalità. L'associazione destina eventuali avanzi di esercizio alla realizzazione delle sue finalità, con espresso divieto di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi di esercizio tra i soci, anche in forma indiretta. L'associazione, per raggiungere i propri scopi, si propone attività quali:

   - organizzazione di incontri pubblici e corsi;
   - fornire supporto nelle tecnologie open source alle aziende ad ai privati;
   - distribuzione di software libero e documentazione (compatibilmente con le leggi sul diritto d'autore presenti nel nostro paese);
   - sviluppo di software libero e produzione o traduzione di documenti relativi ad esso;
   - gestione di un sito, di una mailing-list e di un forum;
   - ogni altra attività che sarà ritenuta opportuna.

L'attività dell'associazione si rivolge principalmente alla provincia di Modena ed eventualmente a quelle circostanti. Conoscere Linux è un'associazione indipendente, totalmente autonoma da ogni altro ente, associazione, società, partito o altro.

Art. 3 - Durata La durata dell'associazione è illimitata. Essa s'intende tacitamente prorogata d'anno in anno. Lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori devono essere deliberati dall'assemblea dei soci a maggioranza assoluta degli iscritti (due terzi). La devoluzione del patrimonio sociale, una volta estinti tutti i debiti, sarà effettuata a favore di altre associazioni senza scopo di lucro, che perseguono finalità analoghe all'associazionje stessa, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.


Titolo II Soci

Art. 4 - Ammissibilità a socio Possono essere ammessi a socio sia le persone fisiche che le persone giuridiche che ne facciano espressa richiesta e in regola con le norme del presente statuto.

Art. 5 - Limitazioni, esclusioni e recesso dei soci Non possono far parte dell'associazione tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti d'onorabilità determinati dal consiglio e tutti coloro che si siano macchiati di atti che ledano l'immagine dell'associazione stessa. Per gli stessi motivi, a giudizio insindacabile ed inappellabile dei soci, un socio potrò essere escluso. Il socio potrà recedere dall'associazione dandone comunicazione scritta o tramite posta elettronica al consiglio o ad un socio fondatore entro la scadenza del termine fissato per il pagamento della quota annuale. I versamenti a qualunque titolo effettuati dall'associato che recede, per qualunque motivo, non saranno rimborsabili.

Art. 6 - Formalità per l'ammissione a socio Per l'ammissione a socio, l'aspirante deve possedere i requisiti di cui al punto precedente. Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata e versare la quota sociale annua. La presentazione della domanda prevede l'accettazione del presente statuto.

Art. 7 - Diritti dei soci I soci hanno diritto a:

  1 partecipare a tutte le attività dell'associazione;
  2 essere informati sulle decisioni del consiglio;
  3 far prevenire opinioni e suggerimenti al consiglio;
  4 partecipare all'assemblea dei soci.


Art. 8 - Doveri dei soci Ogni socio ha il dovere di:

  1 osservare lo statuto e i regolamenti dell'associazione;
  2 pagare la quota sociale annua;
  3 tenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato al massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascuno.


Art. 9 - Tipologia di soci Sono formate due tipologie di soci:

  1 soci fondatori;
  2 soci.

I soci fondatori sono i sottoscrittori iniziali del presente statuto. I soci hanno la pienezza dei diritti e dei doveri.


Titolo III Organi statutari

Art. 10 - Organi dell'associazione Gli organi statutari ai quali sono demandati, secondo le relative competenze, l'esercizio delle funzioni sociali, risultano essere:

  1 assemblea dei soci;
  2 il consiglio;
  3 il presidente;
  4 tesoreria.


Titolo IV Assemblea dei soci

Art. 11 - Composizione L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, ha l'obiettivo di informare i soci delle decisioni prese dal consiglio. L'assemblea dei soci può far pervenire opinioni e suggerimenti al consiglio.

Art. 12 - Convocazione dell'assemblea L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le sue delibere obbligano anche i soci non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea è convocata alemno una volta l'anno dal consiglio.

Art. 13 - Validità dell'assemblea L'assemblea è da tenersi validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci iscritti, mentre si ritiene regolarmente costituita in seconda seduta indipendentemente dal numero di soci intervenuti. La seconda seduta si deve tenere rigorosamente almeno 24 ore dopo la prima.

Art. 14 - Intervento in assemblea Tutti i soci hanno diritto di parola in assemblea secondo il regolamento approvato all'inizio dell'assemblea stessa all'inizio della sua seduta. Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo in assemblea. Le deleghe, conferite per iscritto e firmate dal socio delegante, non possono in ogni caso eccedere il numero di cinque per socio.

Art. 15 - Poteri e maggioranze assembleari L'assemblea ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, essa delibera:

   - sull'elezione dei consiglieri.

L'assemblea straordinaria delibera:

   - sulla scadenza forzata prima dei termini naturali del consiglio;
   - sull'estinzione anticipata dell'associazione;
   - sulla esclusione per radiazione di un socio.

L'assemblea ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti eventuali proposte di variazione del presente statuto. Per quanto riguarda la variazione del Titolo I e di tutte le norme del presente statuto che riguardano i soci fondatori, possono essere modificate solo con voto favorevole e unanime di tutti i soci fondatori stessi.

Art. 16 - Verbalizzazione L'assemblea all'inizio di ogni sessione elegge un segretario tra i soci presenti. Il segretario provvedere a redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario di turno.

Art. 17 - Assemblee telematiche Per decidere su argomenti per i quali basta la maggioranza semplice (50% ?del numero degli associati? + 1 voto), a discrezione del presidente dell'associazione è possibile indire una votazione chiamata assemblea telematica, da svolgersi utilizzando canali adeguati (e-mail, irc, msn, icq, forum, ecc...) via internet o reti dedicate, a patto che vi sia il sistema (password, chiave pubblica, ecc...) di identificare univocamente ogni partecipante. L'assemblea telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad un'assemblea ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali l'assemblea verrà tenuta.


Titolo V Consiglio

Art. 18 - Composizione del consiglio Il consiglio è composto dai consiglieri (minimo cinque) eletti tra i soci in assemblea dei soci. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato. Il numero di consiglieri varia a seconda del numero degli iscritti, in modo tale che vi sia un consigliere ogni otto soci.

Art. 19 - Durata in carica I consiglieri durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Art. 20 - Sostituzione dei consiglieri Se nel corso del mandato vengono a mancare per motivi disciplinari o di incompatibilità di carica uno o più consiglieri, subentrano coloro che nelle ultime elezioni avevano ottenuto i maggiori voti, qualora non vi fossero altri candidati si procede ad una nuova elezione. In caso di dimissioni da parte di un consigliere esso può candidare un socio, che con l'approvazione della maggioranza dei membri del consiglio, lo succederà nella carica fino al termine del mandato.

Art. 21 - Poteri del consiglio Il consiglio è investito di tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, tra cui:

  1 nomina del presidente dell'associazione e del vice presidente
  2 ammissione o esclusione temporanea dei soci, che verrà proposta in assemblea dei soci;
  3 autorizzazione a manifestazioni su iniziativa dei soci dell'associazione;
  4 approvazione e modifica dei regolamenti interni;
  5 stipulazione di convenzioni e accordi di collaborazione con società o enti terzi, sempre a titolo gratuito e senza scopo di lucro.

Il consiglio può conferire ai singoli consiglieri poteri per il compimento di determinati atti o categorie d'atti.


Art. 22 - Convocazione del consiglio Il consiglio è convocato dal presidente con comunicazione in forma scritta o tramite e-mail a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Art. 23 - Verbalizzazione Il consiglio all'inizio di ogni sessione elegge un segretario tra i consiglieri presenti. Il segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni del consiglio. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario di turno.


Titolo VI Presidente

Art. 24 - Nomina del presidente Il presidente è nominato dal consiglio in base all'art. 21 del presente statuto, secondo le modalità stabilite dai regolamenti approvati dal consiglio. Esso deve essere un membro del consiglio e rimane in carica due anni e può essere rieletto non più di tre volte consecutive.

Art. 25 - Poteri del presidente Al presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio, nonché in manifestazioni ufficiali. Egli ha l'uso della firma sociale libera, sovraintende il normale andamento dell'associazione e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio, con voto deliberativo. In caso di parità di voto in uno di questi organi il voto del presidente è da considerarsi doppio. In caso di assenza, il presidente è sostituito dal vice-presidente eletto tra i membri del consiglio. Il presidente svolge la sua attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovesse affrontare nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 26 - Perdita delle cariche Le cariche di presidente e vice-presidente scadono con quelle del consiglio dal quale sono stati eletti. Possono essere rimossi su decisione di tre quinti del Consiglio o con delibera a maggioranza dei due terzi dell'assemblea dei soci. In tal caso rimarranno in carica ad interim fino alla nomina successiva.


Titolo VII Tesoreria

Art. 27 - Nomina della tesoreria Il tesoriere risulta essere il presidente fino al raggiungimento di cinquanta soci, al raggiungimento di tal numero di associati si rende necessaria una elezione di tale organo da parte del consiglio. Il tesoriere verrà eletto tra i soci previa candidatura.

Art. 28 - Durata in carica e rimozione Il tesoriere dura in carica un anno e può essere ri-eletto consecutivamente una sola volta. Può essere dimesso su decisione del presidente, su votazione del consiglio con maggioranza semplice o con delibera a maggioranza semplice dell'assemblea dei soci. In tal caso rimarrà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo tesoriere.

Art. 29 - Poteri del tesoriere Il tesoriere è responsabile dell'uso dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione, cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione, in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio. Ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consultivo e quello provisionale dell'associazione e di presentarlo all'assemblea dei soci. Inoltre è tenuto a riscuotere la quota annua da parte di ogni socio. Il tesoriere svolge la sua attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese che dovesse affrontare nell'espletamento del proprio mandato.


Titolo VIII Quota sociale e tesseramento

Art. 30 - Tesseramento Successivamente all'approvazione ed al versamento della quota sociale, al socio verrà rilasciata una tessera personale di appartenenza all'associazione, tale tessere avrà validità di un anno.

Art. 31 - Quota sociale La quota sociale deve essere versata annualmente entro il giorno 31 gennaio. Al momento del rinnovo verrà consegnata la nuova tessere a simboleggiare l'avvenuto pagamento.

Art. 32 - Funzione della tessera La tessera darà diritto di priorità (in caso di luoghi e attività a numero limitato, ecc) alla partecipazione degli eventi, essa andrà esibita ad ogni attività dell'associazione. La tessera non è cedibile.


Titolo IX Disposizioni finali

Art. 33 - Rimando Per quanto non contenuto nel presente statuto si rimanda alle delibere del consiglio ed infine al Codice Civile.

Modena, 24/01/2005 Letto ed approvato dai fondatori.

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